LA TARIFFA PROFESSIONALE
Tariffa
degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale.
Legge 12 marzo 1957 n° 146 e succ. modificazioni
Capo I
NORME GENERALI
Art.
1
Oggetto
della tariffa.
La
presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle
indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale
per le prestazioni professionali stragiudiziali.
Art.
2
Circoscrizione.
Il
perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per
quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla
vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione
opera.
Art.
3
Obbligatorietà.
L’applicazione
della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.
I
compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni
non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l’appaltatore o
il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell’utile
dell’appalto o della fornitura.
Le
infrazioni relative all’applicazione della tariffa sono passibili dei
provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e
dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.
Art.
4
Classificazione
degli onorari.
Gli
onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono
distinti nelle seguenti categorie:
a)
onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera;
b)
onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura;
c)
onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d)
onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Tutti
i compensi da valutare a percentuale sono calcolati applicando la seguente
formula matematica:
Tr = Ti x (Ir : Ii)t
dove:
Tr
= tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti
= tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir
= importo della tariffa ricercata;
Ii
= importo della tariffa di riferimento;
t
= tangente della retta delle tariffe.
Le
prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno
valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiore al
primo scaglione di dette tabelle, quelle per importo superiore con applicazione
della superiore formula.
Per
importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con
l’interpolazione lineare.
Art.
5
Addizionali
agli onorari.
Oltre
gli onorari contemplati dall’art. 4 debbono essere rimborsate al
professionista:
a)
le indennità e le spese di cui all’art. 6;
b)
le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e
interruzioni involontarie nella misura di cui all’art. 39.
Agli
onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:
1)
le indennità e le spese di cui all’art. 6 anche per i collaboratori;
2)
le competenze spettanti ai collaboratori;
3)
le eventuali percentuali d’aumento previste dalla presente tariffa.
Art.
6
Rimborso
spese.
Le
indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze
commisurate nelle categorie contemplate all’art. 4, sono le seguenti:
a)
le spese di viaggio necessarie all’espletamento dell’incarico vanno
rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª
classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª
classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e
nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe
immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le
spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono
rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.
Per
i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai
collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennità
di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l’andata ed il ritorno;
b)
le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito
industriale e dai suoi collaboratori;
c)
le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le
operazioni fuori studio;
d)
le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese
postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria,
riproduzione di disegni, ecc.
Mod. D. M. 28.02.1994 n. 250 art 2
Art.
7
Revisione
delle specifiche.
É
facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del
Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale
si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla
prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione
ed al controllo della liquidazione stessa.
Il
parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo
ritenga opportuno, dell’opera di speciale Commissione, nominata di volta in
volta.
Per
ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso
delle relative spese, un contributo in ragione dell’1 per cento
dell’onorario liquidato, con un minimo di lire 7.000 ed un massimo di lire
270.000, oltre il rimborso delle spese.
Il
parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su
foglio separato contenente anche l’importo del contributo e delle spese di cui
sopra.
Colui
che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può
rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le
risultanze non siano quelle da lui auspicate.
Quando
la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall’autorità
giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.
Art.
8
Proprietà
intellettuale.
Anche
quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi
speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei
progetti e di quant’altro rappresenta l’opera del perito industriale resta
sempre riservata a quest’ultimo in base alle leggi sulla proprietà
intellettuale.
Resta
salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di
copie conformi che possono risultare necessarie per l’esecuzione dei lavori
stessi.
La
tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà
intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio
e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con
il cliente.
Art.
9
Incarichi.
L’assegnazione
di un incarico con carattere d’urgenza dà diritto al perito industriale di
esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari,
quando l’urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da
pattuizioni avvenute all’atto della medesima o al momento delle sopravvenute
ragioni d’urgenza e il perito industriale lo abbia espletato nel termine
richiesto.
Art.
10
Interruzione
degli incarichi.
Qualora
il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente,
spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l’onorario
corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo
art. 22.
Rimane
salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori
danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso.
Quando
l’interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta
causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l’onorario
corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al committente.
In
caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del
perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del
Codice civile.
Art.
11
Incarichi
collegiali.
Quando
l’incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in
Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l’intero compenso
risultante dall’applicazione della presente tariffa o della più elevata, se
del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia
possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare
separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate
incombenze.
Art.
12
Varianti
ai progetti.
Le
varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti
imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e
quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle
competenze per il progetto originale.
Art.
13
Anticipazioni
spese ed onorari.
Il
professionista ha diritto di chiedere al committente l’anticipo delle somme
che ritiene necessarie in relazione all’ammontare presumibile delle spese da
eseguire.
Durante
il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino
alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari
spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già
eseguita.
Il
saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista
all’atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno
dalla presentazione della parcella.
Trascorso
tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali
sulle somme dovute e non pagate.
Art.
14
Deposito
spese ed onorari.
Nei
giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito
integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.
Art.
15
Duplicati
degli atti.
Per
il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e
riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un
compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è
raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna
dell’elaborato.
Art.
16
Contenuto.
La
specifica deve contenere:
a)
la intestazione personale del professionista;
b)
la data di emissione;
c)
l’indicazione del committente o di chi per esso ha passato l’ordine ed ha
seguito l’espletamento dell’incarico;
d)
la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi,
ecc., secondo l’ordine strettamente cronologico;
e)
le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli
onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.
Capo II
ONORARI A PERCENTUALE
Art.
17
Gruppi
di prestazioni.
Agli
effetti dell’applicazione dell’onorario a percentuale, le prestazioni del
perito industriale si dividono in due gruppi:
A)
Esecuzione di opere.
B)
Pareri e perizie estimative.
GRUPPO A
Esecuzione di opere.
Art.
18
Oggetto
dell’onorario - Spese a carico del professionista.
L’onorario
per l’esecuzione di un’opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al
perito industriale per l’espletamento completo dell’incarico conferitogli e
cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di
esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.
Sono
compensate separatamente, poiché non comprese nella competenza a percentuale,
le seguenti prestazioni:
a)
misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E/4;
b)
revisione dei Prezzi da compensarsi in base all’importo revisionato nella
misura del 25 per cento dell’onorario dovuto per la misura e la contabilità
dei lavori come dalla tabella E/4;
c)
visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l’oggetto
dell’incarico e che siano effettuate col consenso del committente;
d)
trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio,
con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle
attribuzioni normali del progetto o del lavoro;
e)
consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).
Sono
a carico del professionista tutte lo spese di ufficio (sia di concetto che
d’ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare
al committente un esemplare dell’elaborato (progetto, relazione, capitolato e
rendiconto).
Art.
19
Suddivisione
delle opere e incarichi interessanti più categorie.
Agli
effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e
categorie come descritte nel seguente elenco con l’avvertenza che, se un
incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono
commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non
globalmente:
Elenco delle opere in classi e
categorie.
Classe
1ª - Costruzioni rurali, industriali, civili:
A)
Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini,
edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche,
capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.
B)
Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di
media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in
gettate di conglomerato e ferro.
C)
Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o
costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio,
villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.
D)
Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.
Classe
2ª - Impianti industriali completi e cioè: Macchinario apparecchi, servizi
generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell’industria e compresi i
fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei
dispositivi industriali:
A)
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentarie, delle fibre tessili,
del legno, del cuoio e simili.
B)
Impianti dell’industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione
dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche,
cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche,
impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della
fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.
C)
Impianti dell’industria chimica organica, dell’industria chimica speciale,
impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione
e la sistemazione delle cave miniere.
Classe
3ª - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti
industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi
ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte
di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:
A)
Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso
nell’interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari,
impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto.
B)
Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell’aria compressa,
del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti
meccanici.
C)
Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.
Classe
4ª - Impianti elettrici:
A)
Impianti termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgica.
B)
Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti
di trazione elettrica.
C)
Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia
elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.
Classe
5ª - Macchine apparecchi e loro parti.
Classe
6ª - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.
Classe
7ª - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature
urbane.
Per
quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.
Art.
20
Applicazione
della tabella A/4.
Quando
per l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco il professionista presta
la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera dalla compilazione del
progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue
competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo
dell’opera come indicato nella seguente tabella A/4.
Per
consuntivo lordo dell’opera s’intende la somma di tutti gli importi delle
fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al
lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi
accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto,
invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il
collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei
lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
L’applicazione
della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione
lineare.
Art.
21
Discriminanti
e maggiorazioni.
É
esclusa dall’obbligo del professionista, salvo speciali accordi,
l’assistenza giornaliera e continua dei lavori.
Il
professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi
discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante
per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e
di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei
lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del
normale.
La
tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda
degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da
persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo,
compensata separatamente a norma dell’art. 18. Ove le contabilizzazioni siano
espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo,
sempreché allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente
comma.
Art.
22
Onorari
per prestazioni parziali (Tabella B/4).
Se
le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell’opera,
ma si riferiscono ad alcuna funzioni parziali, alle quali sia stato
originariamente limitato l’incarico, la valutazione dell’onorario è fatta
sulla base delle aliquote specificate nella tabella B/4 aumentate del 25 per
cento.
Il
computo viene fatto sull’importo consuntivo lordo dell’opera, o, in
mancanza, sul suo attendibile preventivo.
Nel
caso di sospensione dell’incarico, il compenso si valuta applicando le
corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera
eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita,
facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è
detto sopra.
Art.
23
Onorari
integrali per prestazioni incomplete (Tabella A/4).
Gli
onorari di cui alla tabella A/4 sono dovuti integralmente anche quando avviene
che nell’adempimento dell’intero incarico non siano eseguite alcune delle
particolari operazioni specificate all’art. 22 (tabella B/4), sempreché
l’aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a
termine della tabella B/4, non superi il valore di 0,20.
Art.
24
Onorari
per collaudi e liquidazioni.
Qualora
al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell’opera da lui
diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge,
la relativa aliquota della tabella B/4 verrà aumentata del 50 per cento; se gli
sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa
aliquota è aumentata del 100 per cento.
Art.
25
Onorari
per soli collaudi.
Per
il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e
liquidate da altri, l’onorario è regolato dalla tabella C/4, applicando le
percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura
e semplice collaudazione delle opere con l’esame e il parere sugli atti
contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e
del riparto della spesa a carico di vari condomini coutenti, ecc., in
proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni
vigenti.
Le
percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche
sull’importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.
Art.
26
Norme
per l’esecuzione dei collaudi.
Il
collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni
stabilite per la collaudazione delle opero statali con la compilazione del
verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di
collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante
l’esecuzione dei lavori.
Art.
27
Consulenza
di altri professionisti.
Quando
con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo
cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all’opera ed al consiglio
di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente
dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).
Gruppo B
Pareri e perizie estimative di beni
mobili ed immobili e di danni.
Art.
28
Perizie
estimative e loro definizioni.
Le
stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono
in:
Tabella
D/4
Onorari:
a)
Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in
forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.
b)
Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto
basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve
relazione corredata da computi e tipi di massima, se occorrono.
c)
Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione
analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di
relazione corredata di computi e distinte descrizioni delle stesse singole
parti.
Gli
onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D/4 oltre le integrazioni di
cui agli articoli 5 e 6.
Art.
29
Onorari
per stime di importi non compresi in tabella.
Per
importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma
non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi
di lire 500.000.
Per
importi superiori a lire 100.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi
fra le parti.
Art.
30
Danni
causati da sinistri.
Gli
onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando
trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un
sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista
avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di
pericolosità, ecc.
Art.
31
Perizie
divisionali.
Per
le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo
stesso oggetto, l’onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le
singole prestazioni.
Art.
32
Inventari
o consegne.
L’onorario
per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per
beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di
precedenti consegne si commisura in ragione del 6,6 per cento del canone
d’affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto.
Per
altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.
Quando
l’impostazione avvenga ex novo, l’onorario è aumentato del 30 per cento.
Art.
33
Prospetti
e bilanci - Migliorie straordinarie.
L’onorario
per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci
di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti
conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti
industriali è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito,
applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art.
28, lettera c) oltre il 4,2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno
di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili
centrali di grandi città, nel quale caso l’aggiunta viene ridotta
discrezionalmente).
I
compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria
sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri
dell’art.
28 delle perizie estimative.
Se
i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l’onorario per le valutazioni
dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.
Capo III
ONORARI A QUANTITà
Art.
34
Definizione
ed esempi.
L’onorario
deve essere valutato in ragione dell’unità di misura in tutte quelle
prestazioni di carattere normale alle quali la quantità entra come elemento
principale di valutazione.
Sono
in particolare da considerarsi tali:
a)
disegni dal vero;
b)
lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;
c)
visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti
soggetti a pressione;
d)
analisi chimiche, prove tecnologiche e merceologiche di competenza dei periti
industriali chimici, tessili e tintori.
Art.
35
Rilievi
di edifici, (Tabella F/4).
L’onorario
per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un
edificio è determinato in ragione dell’area della parte rilevata come dalla
tabella F/4.
Il
rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente,
oltre ai rimborsi di cui all’art. 6.
Art.
36
Rilievi
topografici (Tabella G/4).
L’onorario
per il rilievo di aree fabbricabili è determinata dalla tabella G, salvi i
rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.
Art. 37
Tabella H/4.
L’onorario
per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni,
è determinato in ragione dell’area, o dell’estensione come dalla tabella
H/4.
La
spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i
tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli
5, 6 e 38.
I
rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali
esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza
media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla
tabella.
Per
profili longitudinali compenso addizionale da lire 13.500 a lire 27.000
l’ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.
Capo IV
ONORARI A VACAZIONE
Art.
38
Definizione
ed esempi.
Gli
onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione nelle
prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento
precipuo di valutazione, come:
a)
rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della
presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da
fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con
terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili;
b)
il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai
convegni, o per i sopraluoghi in genere;
c)
le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se
conseguenti a circostanze che il professionista
non
poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;
d)
accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;
e)
visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle
loro parti complementari;
f)
assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove
idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;
g)
assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici ed
operatrici.
Art.
39
Onorari.
Gli
onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire
87.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre al 60 per cento di lire 55.000
all’ora per ogni aiuto di concetto.
Quando
questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il
compenso è ridotto a metà.
Per
operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte,
all’estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60
per cento.
Le
prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso.
Per ogni periodo di un’ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono
chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno, salvo i casi
di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.
I
compensi come sopra stabiliti costituiscono minimi inderogabili e si applicano
anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Qualsiasi
patto contrario è nullo.
Mod. legge 07.03.1967 n. 118 art 1 Mod. legge
07.03.1967 n. 118 art 2
Mod. D. M. 30.10.1969 art 1 Mod. D. M. 06.07.1973
art 1
Mod. D. M. 14.04.1987 art 1 Mod. D. M. 03.09.1997,
n. 482
Capo V
ONORARI A DISCREZIONE
Art.
40
Definizioni.
L’onorario
è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte
quelle prestazioni che per la loro natura, l’entità delle trattazioni e la
particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate
con i criteri della percentuale, della quantità del tempo.
Art.
41
Esempi.
In
particolare sono da valutarsi a discrezione:
a)
consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
b)
lavori di opere d’importo inferiore a lire 500.000;
c)
ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di
produzione, costruzione e di impianti;
d)
esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
e)
organizzazione scientifica del lavoro;
f)
perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettura, memorie e
perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su
brevetti;
g)
giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di
acqua, riconfinazioni;
h)
opere di consolidamento;
i)
studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;
l)
rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;
m)
prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano
particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;
n)
ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra
condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
o)
le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte,
registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili
urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrino nella competenza del
perito industriale.
Nella
determinazione dell’onorario devesi avere particolare riguardo alla competenza
specifica del professionista.
In
ogni caso l’onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe
da un possibile computo a vacazione.
Capo VI
PERITI CHIMICI
Art. 42
Analisi chimiche.
Non
essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che
potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso
di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta
in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa
e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico
deve essere corrisposto un minimo di lire 25.000.
Capo VII
PERITI MINERARI
Art.
43
Stime
di cave e miniere.
L’onorario
per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle
descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e
degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti
percentuali con un minimo di lire 83.500:
Fino
a Lit. 10.000.000 ............................. Lit. 2,125 %
"
" "
20.000.000 .............................. >> 1,912 %
"
" "
50.000.000 ..............................>> 1,700 %
"
" "
100.000.000 .............................>> 1,487 %
"
" "
250.000.000 .............................>> 1,275 %
"
" "
500.000.000 .............................>> 1,000 %
oltre
"
500.000.000 .............................>> 0,700 %
Per
i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
L’onorario
viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del
giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando
la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo
sintetico.
Quando
invece si richiede una stima meno sommaria e cioè una stima particolareggiata,
l’onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le
percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l’onorario dovuto per la
stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte
od in aggiunta, con le norme di cui all’art. 28.
Mod. D. M. 28.02.1994 n. 250 art 3
Art.
44
Prospezione
geologica e mineraria. Visite a permessi minerari (Tabella I/4).
L’onorario
per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione
geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per
la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che
inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti
e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e
del volume, come da tabella I/4.
Capo VIII
PERITI NAUTICI
Art.
45
Stima
di navi (Tabella L/4)
L’onorario
per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in
relazione al tipo del bastimento, come da tabella I/4.
Mod. D. M. 06.07.1973 art
Mod.
D. M. 30.10.1969 art 2 Mod. D. M. 26.02.1977 art 1 e 2
Mod.
D. M. 15.01.1981 art 1 Mod. D. M. 14.04.1987 art 2 e 3
LE TABELLE: