ONORARI A VACAZIONE
Decreto 3 settembre 1997, n. 482
"Regolamento recante l'adeguamento dei
compensi a vacazione
per le prestazioni professionali dei periti industriali"
(pubblicato
nella G.U. n. 12 del 16.1.1998)
Il MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
ED
IL MINISTRO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
VISTA la
legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le
prestazioni professionali dei Periti industriali;
VISTO l'art.
3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla
tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei Periti industriali
vengano stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta del Consiglio del collegio nazionale dei Periti
industriali;
VISTO
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTA l'opportunitą
di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni
professionali dei Periti industriali;
VISTE le
proposte avanzate dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali nelle sedute
del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994;
VISTO
il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
UDITO il
parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato
espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
VISTA
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7
agosto 1997);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. I compensi
a vacazione previsti dall'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come
modificati da ultimo dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1987, n. 116, sono variati e
fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire
55.000 per ogni aiutante di concetto.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3
settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia: Flick
Il Ministro dei lavori pubblici: Costa